Abbiamo pensato di creare una pagina informativa e di orientamento, per rispondere alle domande che più frequentemente ci vengono poste tramite email da genitori di bambini che chiedono il nostro supporto gratuito di traduzioni di cartelle cliniche per le migliori cure possibili. Ogni persona dovrà poi rivolgersi alla propria Regione ed ospedale specifico per poter accedere al percorso di “cure transfrontaliere 24/2011”
Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare, a tutti i cittadini residenti, le prestazioni in forma gratuita, ad esclusione dell’eventuale ticket, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate. L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
E’ utile leggere questi tre documenti prima di procedere:
1-Decreto 03 novembre 1989: Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero.
2-Decreto legislativo 04 marzo 2014 , n. 38 :Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche’ della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro. (14G00050) (G.U. Serie Generale , n. 67 del 21 marzo 2014)
3- Centri Regionali di Riferimento legittimati al rilascio del parere/autorizzazione per cure all’estero Art. 3 D.M. 3/11/1989 – Aggiornato 12 dicembre 2019
QUAL È LA PROCEDURA?
Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure:
- L’interessato, o chi per esso, deve presentare all’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza:
- la domanda di autorizzazione
- la proposta di un medico specialista
- l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali
ATTENZIONE – La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato. La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.
- L’Azienda Sanitaria Locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro di Riferimento Regionale (CRR) territorialmente competente.
- Il Centro di Riferimento, valuta la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure necessarie tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) e l’appropriatezza della struttura estera. Comunica, poi, all’Azienda Sanitaria Locale competente il proprio parere motivato.
- L’Azienda Sanitaria Locale, acquisito il parere del Centro di Riferimento, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato.
- In caso di accoglimento della domanda:
- se la struttura estera è pubblica o privata convenzionata (in questo caso si ha diritto all’assistenza diretta), la ASL provvede a rilasciare apposito Modello S2 (se è per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma gratuita;
- se la struttura estera è privata (in questo caso si ha diritto all’assistenza indiretta), la ASL rilascia autorizzazione scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate, per le quali potrà chiedere il rimborso alla propria ASL, al rientro in Italia (su presentazione della documentazione necessaria).
DURANTE IL SOGGIORNO
- Nelle strutture pubbliche o private convenzionate, essendo l’assistenza in “forma diretta”, presentando il Modello S2 rilasciato dalla ASL si avrà diritto a ricevere gratuitamente tutte le cure programmate. Può capitare che, anche in presenza di Modello S2, vengano fatte pagare alcune prestazioni. Se rientrano in spese di natura strettamente sanitaria (ad esempio onorari corrisposti a sanitari che abbiano svolto la propria opera in regime libero professionale, ticket previsti) si potrà richiedere il rimborso all’ASL nella misura del 40% (Concorso nelle spese – 6 c. 7 del DM del 3 novembre1989).
- Nel caso di strutture private, l’assistenza è in “forma indiretta” pertanto si dovrà anticipare il costo delle prestazioni. Le spese di carattere strettamente sanitario saranno rimborsate nella misura dell’80% (Concorso nelle spese – art. 6 c. 6 del DM del 3 novembre 1989), fermo restando che il rimborso non può comunque essere superiore a quello cui l’assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni presso centri di natura pubblica.
RIENTRO IN ITALIA E RIMBORSO DELLE SPESE
Per richiedere il rimborso alla ASL di appartenenza al tuo rientro in Italia, è necessario che l’Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competenti, vistino le fatture in originale (art. 6 del DM del 3 novembre 1989).
Il rimborso deve essere richiesto entro tre mesi dalla data in cui è stata sostenuta la spesa (art. 7 del DM del 3 novembre 1989).
Si precisa che sono considerate, altresì, spese di carattere strettamente sanitario le spese per il trasporto ovvero le spese di viaggio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore. Pertanto, sono rimborsate nella misura dell’80% (art. 6 c. 9-10-11 del DM del 3 novembre 1989).
DA SAPERE
Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL, sentito il Centro di Riferimento Regionale per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione secondo la stessa procedura.
CURE URGENTI
Si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all’estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal Centro di Riferimento territorialmente competente (Deroghe – art. 7 c. 2 del DM del 3 novembre1989).
COSA FARE IN CASO DI PARERE NEGATIVO?
- In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato può presentare ricorso:
- al Direttore Generale della ASL
- al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato in sede di appello
- al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario
- In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato può ricorrere:
- alla Magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado)
- alla Magistratura ordinaria di Appello (giudizio di 2° grado)
- alla Magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado)
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Ministeriale 03 novembre 1989
- Decreto legislativo 04 marzo 2014 n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché’ della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro)
PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI
Il Ministero della Salute ha realizzato la APP per mobile “Se parto per…”, strumento per rendere più semplice e accessibile l’assistenza sanitaria all’estero. La APP “Se parto per…”, è una guida interattiva che permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale – SSN):
- di avere informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo, come ottenere assistenza, a chi rivolgersi e come richiedere eventuali rimborsi;
- consultare direttamente la normativa comunitaria e italiana attualmente vigente, tutto direttamente dal tuo dispositivo mobile, ovunque ti trovi e con la possibilità di salvare le tue ricerche.
L’APP può essere scaricata gratuitamente dai market Google play, Apple, Windows.
COME SI UTILIZZA LA GUIDA INTERATTIVA
Dovrai rispondere a tre domande e le cui scelte saranno guidate:
- Dove vai?
Avrai a disposizione l’elenco di tutti i Paesi del mondo.
- Per quale motivo?
Avrai a disposizione l’elenco di tutti i possibili motivi del viaggio sono: Temporaneo soggiorno/Turismo – Ricerca di lavoro – Lavoro – Trasferimento di residenza – Studio – Cure di altissima specializzazione – Gravidanza/Parto.
- A quale categoria appartieni?
L’elenco di tutte le tipologie di utente previste (Lavoratore, Studente, ecc.) dipende dalla precedente scelta di cui al punto 2 (Per quale motivo?). Nel caso di Cure di altissima specializzazione, l’unica scelta disponibile sarà: Iscritto al SSN.
A questo punto troverai una scheda con le informazioni che riguardano le procedure da seguire per recarti all’estero nel Paese e per la motivazione da te precedentemente indicati.
LINK UTILI
(Decreto Ministeriale 03 novembre 1989 – G.U. Serie Generale n. 273 del 22 novembre 1989)
(Decreto legislativo 04 marzo 2014 n. 38 – G.U. Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2014)
(Elenco dei Centri Regionali di Riferimento legittimati al rilascio del parere o autorizzazione per cure all’estero secondo l’art. 3 del DM 3 novembre 1989)
- http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani (Guida interattiva “Se parto per…”)
ATTENZIONE – Le informazioni contenute in questa guida costituiscono esclusivamente una base di partenza ed hanno il solo scopo di fornire nozioni di carattere generale utili per un primo approccio verso l’assistenza sanitaria all’estero.
Per maggiori informazioni su come accedere gratuitamente alle traduzioni di cartelle cliniche pediatriche: info@translators4children.org